Le note agli articoli 1, 9 e 10 poste in calce al decreto citato in
epigrafe,  riportate alle  pagine  19, 20  e  21 della  sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, sono sostituite dalle seguenti:
 Nota all'art. 1:
  - Per il D.P.R. 30 dicembre  1992, n. 555, vedi note alle premesse.
L'allegato  A,  elenchi I  e  II,  come  sostituito dal  decreto  del
Ministro  della sanita'  29 gennaio  1997, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1997, cosi' recita:
                                                          "Allegato A
                 ELENCO DI MALATTIE/AGENTI PATOGENI
                   DI PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI
=====================================================================
         1                                     2
=====================================================================
Malattie/Agenti patogeni                Specie sensibili
_____________________________________________________________________
Elenco I
  Pesci
Anemia infettiva del salmone (ISA)      Salmone atlantico
                                        (Salmo salar)
_____________________________________________________________________
Elenco II
  Pesci
Virus della setticemia emorragica
virale (SHV)                            Salmonidi, Temolo (Thymallus
                                        thymallus); Coregone
                                        (Core gonus sp.);
                                        Luccio (Esox lucius); Rombo
                                        chiodato (Scophthalmus
                                        maximus)
Virus della necrosi ematopoietica
infettiva (IHN)                         Salmonidi, Luccio (Esox
                                        lucius)
  Molluschi conchiferi
Bonamia ostreae                         Ostrica piatta (Ostrea
                                        edulis)
Marteillia refrigens                    Ostrica piatta (Ostrea
                                        edulis)
=====================================================================
         1                                     2
=====================================================================
Malattie/Agenti patogeni                Specie sensibili
_____________________________________________________________________
Elenco III
  Pesci
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)   Da specificare nel programma di
                                      cui agli articoli 12 e 13"
Viremia primaverile delle carpe (SVC)
Bacterial kidney disease (BKD)
  (Renibacterium salmonidarum)
Foruncolosi del salmone atlantico
  (Aeromonas salmonicida)
Enteric Red Mouth disease (ERM)
  (Yersinia ruckeri)
Gyrodactylus salaris
  Crostacei conchiferi
Aphanomycosis (Crayfish pla gue)
(Aphanomyces astaci)
 Nota all'art. 9:
  - Per il D.P.R. 30 dicembre  1992, n. 555, vedi note alle premesse.
Gli allegati B,  e C, come sostituiti dal decreto  del Ministro della
sanita' 29  gennaio 1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 92
del 21 aprile 1997, cosi' recitano:
                                                          "Allegato B
                          ZONE RICONOSCIUTE
                  I. Zone continentali per i pesci
              (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A)
 A. Definizione delle zone continentali.
   Una zona continentale e' costituita da:
  una parte  di territorio comprendente un  intero bacino idrografico
dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino alla zona d'influenza del mare,
oppure piu' bacini idrografici, in  cui i pesci sono allevati, tenuti
o catturati, oppure
  una parte  di bacino idrografico  dalle sorgenti dei  corsi d'acqua
fino  ad  una  barriera  naturale  o  artificiale  che  impedisce  la
migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera.
  L'estensione  e la  situazione geografica  della zona  continentale
devono  essere  tali   da  ridurre  al  minimo   le  possibilita'  di
ricontaminazione,  per esempio  ad  opera dei  pesci migratori.  Puo'
essere a tal  fine necessaria la creazione di una  zona cuscinetto in
cui viene  attuato un programma di  controllo e alla quale  non viene
pero' conferita la qualifica di zona riconosciuta.
 B. Concessione del riconoscimento.
  Per poter essere riconosciuta, una zona continentale deve possedere
i requisiti seguenti:
  1) da  almeno quattro  anni non devono  essere state  osservate nei
pesci manifestazioni  cliniche o altre manifestazioni  della presenza
di una o piu' malattie di  cui all'allegato A, colonna 1, dell'elenco
II;
  2) tutte  le aziende  della zona  continentale devono  essere poste
sotto la sorveglianza del servizio ufficiale. Per quattro anni devono
essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.
  Il  controllo  sanitario deve  essere  stato  eseguito nei  periodi
dell'anno in cui  la temperatura dell'acqua favorisce  lo sviluppo di
tali malattie. Il controllo sanitario deve comprendere almeno:
    un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;
  un  prelievo,   secondo  un  piano  stabilito   conformemente  alla
procedura di cui  all'art. 15, di campioni che  devono essere spediti
con  la  massima sollecitudine  al  laboratorio  riconosciuto per  la
ricerca degli agenti patogeni in questione.
  Tuttavia le  zone che dispongono di  una documentazione cronologica
attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1,
elenco II, possono conseguire il riconoscimento se:
  a) la loro situazione  geografica rende difficile l'introduzione di
malattie;
  b)  e'  stato applicato  un  regime  di controllo  ufficiale  delle
malattie per un periodo di almeno dieci anni durante il quale:
  tutte  le  aziende  di  allevamento ittico  hanno  subito  regolari
controlli;
  e' stato applicato un sistema di notifica delle malattie;
     non sono state denunciate malattie;
  la normativa in vigore ha consentito che vi fossero introdotti solo
i pesci, le uova o i gameti  provenienti da una zona non infetta o da
un'azienda  non  infetta  sottoposte  a  controllo  ufficiale  e  con
garanzie sanitarie equivalenti.
  Il periodo di dieci anni di  cui sopra puo' essere ridotto a cinque
anni in funzione degli esami  effettuati dal servizio ufficiale dello
Stato membro richiedente,  e se, oltre ai requisiti di  cui sopra, il
controllo regolare di ciascun allevamento ha comportato perlomeno due
visite di controllo sanitario all'anno che prevedano almeno:
    un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;
  un prelievo di campioni di almeno 30 pesci per ogni visita.
  Gli  Stati  membri  che auspicano  beneficiare  delle  disposizioni
concernenti la  documentazione cronologica devono presentare  la loro
richiesta al piu' tardi il 31 dicembre 1996;
  3) se  non esiste alcuna  azienda nella zona continentale  che deve
essere  riconosciuta,  il  servizio   ufficiale  deve  far  eseguire,
conformemente al  punto 2), due  visite annue di  controllo sanitario
dei  pesci  per   quattro  anni  nella  parte  a   valle  del  bacino
idrografico;
  4) gli esami di laboratorio  eseguiti sui pesci prelevati nel corso
delle  visite  di  controllo  sanitario devono  aver  dato  risultati
negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione;
  5) allorche' uno  Stato membro ha chiesto il  riconoscimento per un
bacino idrografico  o parte  di esso  che origina  in un  altro Stato
membro confinante  o e' comune ai  due Stati membri, si  applicano le
seguenti disposizioni:
  occorre   che   i   due  Stati   membri   interessati   introducano
contemporaneamente una richiesta di riconoscimento conformemente alle
procedure di cui agli articoli 5 o 10;
  la Commissione,  conformemente alla  procedura di cui  all'art. 26,
determina se necessario,  previo esame e controllo  delle richieste e
valutazione   della   situazione   sanitaria,  le   eventuali   altre
disposizioni necessarie per la concessione di detti riconoscimenti.
  Gli Stati membri,  conformemente alla direttiva 89 / 608  / CEE, si
accordano  reciproca  assistenza  per l'applicazione  della  presente
direttiva e in particolare del presente paragrafo.
 C. Mantenimento del riconoscimento.
   Il riconoscimento e' mantenuto alle seguenti condizioni:
  1) i pesci introdotti nella  zona devono provenire da un'altra zona
riconosciuta o da un'azienda riconosciuta;
  2) ogni  azienda deve essere  sottoposta due volte all'anno  ad una
visita di controllo sanitario secondo  quanto disposto al punto B.2).
Tuttavia  i prelievi  vengono effettuati  a turno  ogni anno  nel 50%
delle aziende della zona continentale;
  3) gli esami di laboratorio praticati sui pesci prelevati nel corso
delle  visite  di  controllo  sanitario devono  aver  dato  risultati
negativi per quanto riguarda la  presenza degli agenti delle malattie
di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II;
  4)  i  gestori  delle  aziende   o  coloro  che  sono  responsabili
dell'introduzione dei pesci devono tenere un registro in cui annotano
tutte  le informazioni  necessarie  per il  controllo costante  delle
condizioni sanitarie dei pesci.
 D. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.
  1) Qualsiasi  caso di mortalita'  anormale o qualsiasi  sintomo che
possa fare  sospettare la presenza nei  pesci di una malattia  di cui
all'allegato A, colonna 1, elenco II, devono essere dichiarati con la
massima   sollecitudine   al   servizio   ufficiale,   che   sospende
immediatamente il riconoscimento  della zona o, di una  parte di essa
qualora la  parte di  zona il cui  riconoscimento e'  mantenuto resti
conforme alla definizione di cui al punto A.
  2) Un campione di almeno dieci  pesci malati deve essere inviato al
laboratorio  riconosciuto per  la  ricerca degli  agenti patogeni  in
questione.  I  risultati  delle   analisi  devono  essere  comunicati
immediatamente al servizio ufficiale.
  3)  Se i  risultati sono  negativi per  quanto riguarda  gli agenti
patogeni in  questione, pur essendo positivi  per un'altra eziologia,
il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.
  4)  Tuttavia,  se  non  si   puo'  formulare  una  diagnosi,  viene
effettuata  una  nuova visita  di  controllo  sanitario nei  quindici
giorni successivi al primo campionamento  e si procede al prelievo di
un  numero  sufficiente  di  pesci  malati  che  vengono  inviati  al
laboratorio  riconosciuto per  la  ricerca degli  agenti patogeni  in
questione.
  Se  i risultati  sono nuovamente  negativi o  se non  vi sono  piu'
animali malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.
  5) Quando i risultati sono positivi il servizio ufficiale revoca il
riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1).
  6) Il  ripristino del riconoscimento della  zona o di una  parte di
essa di cui al punto 1) e' subordinato alle condizioni seguenti:
     a) all'insorgere del focolaio:
  tutti i pesci delle aziende infette  sono stati abbattuti e i pesci
malati o contaminati sono stati eliminati;
  gli  impianti e  le  attrezzature sono  stati disinfettati  secondo
modalita' approvate dal servizio ufficiale;
  b)  una  volta  eliminato  il focolaio,  devono  essere  nuovamente
soddisfatti i requisiti previsti nella parte B.
  7)  La competente  autorita' centrale  comunica alla  Commissione e
agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del
riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1).
                   II. Zone litoranee per i pesci
              (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A)
 A. Una zona litoranea.
  E'  costituita da  una parte  della costa  o delle  acque marine  o
dell'estuario   la  quale   e'  geograficamente   ben  delimitata   e
rappresenta  un sistema  idrologico  omogeneo o  una  serie di  detti
sistemi. Se  del caso  si potra' considerare  come zona  litoranea la
parte della  costa o delle acque  marine o l'estuario situato  tra la
foce di due corsi d'acqua o anche  la parte della costa o delle acque
marine o  dell'estuario in cui si  trovano una o piu'  aziende se sui
due lati dell'azienda o delle aziende e' prevista una zona cuscinetto
la cui estensione e' fissata in sede comunitaria.
 B. Concessione del riconoscimento.
  Per poter essere riconosciuta per  i pesci, una zona litoranea deve
soddisfare i  requisiti fissati  per le  zone continentali  nel punto
I.B.
 C. Mantenimento del riconoscimento.
  Il riconoscimento  di una  zona litoranea  e' mantenuto  se vengono
soddisfatti requisiti uguali a quelli previsti nel punto I.C.
 D. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.
  Le norme sono identiche a quelle previste nella parte I, sezione D;
tuttavia  allorche' la  zona e'  costituita da  una serie  di sistemi
idrologici   la  sospensione,   il   ripristino  e   la  revoca   del
riconoscimento  possono applicarsi  ad una  parte di  detta serie  di
sistemi  allorche' detta  parte e'  geograficamente ben  delimitata e
rappresenta un sistema idrologico omogeneo sempre che la parte il cui
riconoscimento  e'   mantenuto  continui  ad  essere   conforme  alla
definizione di cui alla sezione A.
                 III. Zone litoranee per i molluschi
              (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A)
 A. Una zona litoranea.
  Deve rispondere alla definizione stabilita al punto II.A.
 B. Concessione del riconoscimento.
  Per poter essere riconosciuta, una zona litoranea deve soddisfare i
requisiti seguenti:
  1)  da  almeno due  anni  non  devono  essere state  osservate  nei
molluschi  manifestazioni  cliniche   o  altre  manifestazioni  della
presenza di malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II;
  2) tutte le aziende della  zona litoranea devono essere poste sotto
sorveglianza del  servizio ufficiale.  Visite di  controllo sanitario
devono  essere state  effettuate con  una periodicita'  adeguata allo
sviluppo degli agenti patogeni in questione.
  Tale controllo deve comprendere almeno  un prelievo di campioni che
sono  stati  spediti  con  la massima  sollecitudine  al  laboratorio
riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione;
  3) se non  esiste alcuna azienda nella zona  litoranea, il servizio
ufficiale deve far eseguire, conformemente  al punto 2), il controllo
sanitario dei  molluschi con una periodicita'  adeguata allo sviluppo
degli agenti in questione.  Tuttavia se esami faunistici approfonditi
mostrano  che non  esistono, in  questa zona,  molluschi appartenenti
alle specie  sensibili, vettori  o portatrici, il  servizio ufficiale
puo'  riconoscere   la  zona  prima  di   qualsiasi  introduzione  di
molluschi;
  4) gli  esami di laboratorio  eseguiti sui molluschi  prelevati nel
corso delle visite di controllo  sanitario devono aver dato risultati
negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione.
  Per  le  zone  che  dispongono di  una  documentazione  cronologica
attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1,
elenco  II, si  deve tener  conto di  questi elementi  ai fini  della
concessione del riconoscimento.
 C. Mantenimento del riconoscimento.
   Il riconoscimento e' mantenuto alle condizioni seguenti:
  1) i  molluschi immessi  nella zona  litoranea devono  provenire da
un'altra zona litoranea riconosciuta  o da un'azienda riconosciuta in
una zona non riconosciuta;
  2) ogni azienda  deve essere sottoposta ad una  visita di controllo
sanitario, conformemente al punto B.2), con una periodicita' adeguata
allo sviluppo degli agenti patogeni in questione;
  3)  gli esami  di laboratorio  eseguiti nel  corso delle  visite di
controllo sanitario  devono aver  dato risultati negativi  per quanto
riguarda la presenza degli agenti  delle malattie di cui all'allegato
A, colonna 1, elenco II;
  4)  i  gestori  delle  aziende   o  coloro  che  sono  responsabili
dell'introduzione dei  molluschi devono tenere un  registro nel quale
annotano tutte  le informazioni necessarie per  il controllo costante
delle condizioni sanitarie dei molluschi.
 D. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.
  1) Qualsiasi  caso di mortalita'  anormale o qualsiasi  sintomo che
possono fare sospettare la presenza  nei molluschi di una malattia di
cui all'allegato  A, colonna 1,  elenco II, devono  essere dichiarati
con  la massima  sollecitudine al  servizio ufficiale.  Questo ultimo
sospende immediatamente il riconoscimento della zona o, se la zona e'
costituita  da una  serie di  sistemi idrologici  la sospensione,  il
ripristino e la  revoca del riconoscimento possono  applicarsi ad una
parte  di   detta  serie   di  sistemi   allorche'  detta   parte  e'
geograficamente ben  delimitata e  rappresenta un  sistema idrologico
omogeneo  sempre che  la  parte il  cui  riconoscimento e'  mantenuto
continui ad essere conforme alla definizione di cui alla sezione A.
  2)  Un  campione  di  molluschi   malati  deve  essere  inviato  al
laboratorio  riconosciuto per  la  ricerca degli  agenti patogeni  in
questione.
  I risultati  delle analisi devono essere  comunicati immediatamente
al servizio ufficiale.
  3)  Se i  risultati sono  negativi per  quanto riguarda  gli agenti
patogeni in  questione, pur essendo positivi  per un'altra eziologia,
il riconoscimento e' mantenuto.
  4)  Tuttavia,  se  non  si   puo'  formulare  una  diagnosi,  viene
effettuata  una  nuova visita  di  controllo  sanitario nei  quindici
giorni successivi al primo campionamento  e si procede al prelievo di
un  numero sufficiente  di molluschi  malati che  vengono inviati  al
laboratorio  riconosciuto per  la  ricerca degli  agenti patogeni  in
questione. Se i  risultati sono nuovamente negativi o se  non vi sono
piu'   molluschi  malati,   il  servizio   ufficiale  ripristina   il
riconoscimento.
  5) Quando i risultati sono positivi il servizio ufficiale revoca il
riconoscimento della  zona o della parte  della zona di cui  al punto
1).
  6) Il  ripristino del  riconoscimento della zona  o della  parte di
zona di cui al punto 1) e' subordinato alle condizioni seguenti:
     a) all'insorgere del focolaio:
     i molluschi malati o contaminati sono stati eliminati;
  gli  impianti e  le  attrezzature sono  stati disinfettati  secondo
modalita' approvate dal servizio ufficiale;
  b)  dopo  l'eliminazione  del focolaio,  devono  essere  nuovamente
soddisfatti i requisiti previsti al punto B.
  7)  La competente  autorita' centrale  comunica alla  Commissione e
agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del
riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al punto 1)".
                                                          "Allegato C
                        AZIENDE RICONOSCIUTE
                    IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA
                I. Aziende continentali, per i pesci
              (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A)
 A. Concessione del riconoscimento.
  Per  poter   essere  riconosciuta,  un'azienda  deve   possedere  i
requisiti seguenti:
  1) l'acqua  deve provenire da un  pozzo, da una trivellazione  o da
una  sorgente.  Se  il  punto di  alimentazione  e'  situato  lontano
dall'azienda,  l'acqua  deve  arrivarvi direttamente  attraverso  una
conduttura  o previo  accordo del  servizio ufficiale,  attraverso un
canale scoperto o  un condotto naturale purche'  cio' non costituisca
una fonte di infezione per l'azienda e non consenta l'introduzione di
pesci selvatici.  La conduttura di  acqua deve essere posta  sotto il
controllo  dell'azienda o,  se  cio' non  e'  possibile del  servizio
ufficiale;
  2)  a  valle dell'azienda  deve  esistere  un ostacolo  naturale  o
artificiale che impedisca la penetrazione dei pesci in detta azienda;
  3)   se  necessario   deve   essere  protetta   da  inondazioni   e
infiltrazioni di acque;
  4)  deve  rispondere,  mutatis   mutandis,  ai  requisiti  previsti
nell'allegato B,  punto I.B. Inoltre, allorche'  il riconoscimento e'
richiesto in base  alla documentazione cronologica con  un sistema di
controllo ufficiale  vigente da 10  anni, deve soddisfare  i seguenti
requisiti complementari:
  essere stata sottoposta  almeno una volta all'anno  ad un controllo
clinico e ad  un prelievo di campioni destinati  ad essere esaminati,
per la ricerca degli agenti  patogeni in questione, in un laboratorio
riconosciuto;
  5) qualora  lo ritenga  necessario per prevenire  l'introduzione di
malattie,  il  servizio  ufficiale puo'  imporre  all'azienda  misure
supplementari,  che  possono  includere  la  creazione  di  una  zona
cuscinetto attorno all'azienda  in cui viene attuato  un programma di
controllo  e  l'allestimento  di   protezioni  contro  l'ingresso  di
eventuali vettori di agenti patogeni;
    6) tuttavia:
  a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1),
2), 3) e 5) ma che inizi le proprie attivita' utilizzando pesci, uova
o  gameti  provenienti  da  una zona  riconosciuta  o  da  un'azienda
riconosciuta situata in una zona non riconosciuta puo' beneficiare di
un  riconoscimento senza  che  sia necessario  effettuare i  prelievi
richiesti per la concessione del riconoscimento;
  b) un'azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1), 2), 3)
e  5),  che  riprenda  le  proprie  attivita'  dopo  un'interruzione,
utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta
o da  un'azienda riconosciuta situata  in una zona  non riconosciuta,
puo'  beneficiare  di  un  riconoscimento senza  che  sia  necessario
effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento
a condizione che:
  la  cronologia  sanitaria  dell'azienda  sia  stata  resa  nota  al
servizio   ufficiale  negli   ultimi   quattro   anni  di   attivita'
dell'azienda;  se  tuttavia  il  periodo  di  attivita'  dell'azienda
interessata  e' inferiore  a quattro  anni,  si tiene  conto del  suo
periodo di attivita' effettivo;
  l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie
di cui  all'allegato A, elenco II,  a misure di polizia  sanitaria, e
non  siano risultati  in  questa azienda  antecedenti delle  suddette
malattie;
  anteriormente all'introduzione dei pesci,  delle uova o dei gameti,
l'azienda  sia  stata sottoposta  alla  pulizia  e alla  disinfezione
seguita  da un  "vuoto sanitario"  di un  periodo minimo  di quindici
giorni sotto controllo ufficiale.
 B. Mantenimento del riconoscimento.
  Il riconoscimento e' mantenuto  se vengono rispettate le condizioni
stabilite nell'allegato B,  punto I.C. Tuttavia, i  prelievi di pesci
devono essere effettuati ogni anno.
 C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.
  Si applicano le disposizioni dell'allegato B, punto I.D.
                  II. Aziende litoranee per i pesci
              (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A)
 A. Concessione del riconoscimento.
  Per  poter  essere  riconosciuta,   un'azienda  deve  soddisfare  i
requisiti seguenti:
  1) deve rifornirsi d'acqua con  un sistema comprendente un impianto
in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato
A,  colonna  1,  elenco  II.  I  criteri  necessari  all'applicazione
uniforme   delle   suddette   disposizioni  e   segnatamente   quelli
concernenti il buon funzionamento del  sistema sono stabiliti in sede
comunitaria;
  2) deve rispondere, mutatis mutandis,  ai requisiti previsti per il
riconoscimento all'allegato B, punto II.B.
    3) Tuttavia:
  a) una nuova azienda, che risponda  ai requisiti di cui ai punti 1)
e  2) di  cui sopra  ma che  inizi le  proprie attivita'  utilizzando
pesci,  uova o  gameti  provenienti  da una  zona  riconosciuta o  da
un'azienda riconosciuta  situata in  una zona non  riconosciuta, puo'
beneficiare di un riconoscimento  senza che sia necessario effettuare
i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento;
  b) un'azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) di
cui sopra,  che riprenda  le proprie attivita'  dopo un'interruzione,
utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta
o da  un'azienda riconosciuta situata  in una zona  non riconosciuta,
puo'  beneficiare  di  un  riconoscimento senza  che  sia  necessario
effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento
a condizione che:
  la  cronologia  sanitaria  dell'azienda  sia  stata  resa  nota  al
servizio   ufficiale  negli   ultimi   quattro   anni  di   attivita'
dell'azienda;  se  tuttavia  il  periodo  di  attivita'  dell'azienda
interessata  e' inferiore  a quattro  anni,  si tiene  conto del  suo
periodo di attivita' effettivo;
  l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie
di cui  all'allegato A, elenco II,  a misure di polizia  sanitaria, e
non  siano risultati  in  questa azienda  antecedenti delle  suddette
malattie;
  anteriormente all'introduzione dei pesci,  delle uova o dei gameti,
l'azienda  sia  stata sottoposta  alla  pulizia  e alla  disinfezione
seguita  da un  "vuoto sanitario"  di un  periodo minimo  di quindici
giorni sotto controllo ufficiale.
 B. Mantenimento del riconoscimento.
  Il   mantenimento  del   riconoscimento  e'   subordinato,  mutatis
mutandis, al rispetto delle condizioni previste all'allegato B, punto
II.C.
 C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.
  Si applicano, mutatis mutandis,  le regole previste all'allegato B,
punto II.D.
               III. Aziende litoranee, per i molluschi
              (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A)
 A. Concessione del riconoscimento.
  Per  poter   essere  riconosciuta  un'azienda  deve   soddisfare  i
requisiti seguenti:
  1) deve rifornirsi d'acqua con  un sistema comprendente un impianto
in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato
A,  colonna  1,  elenco  II.  I  criteri  necessari  all'applicazione
uniforme   delle   suddette   disposizioni  e   segnatamente   quelli
concernenti il buon funzionamento del  sistema sono stabiliti in sede
comunitaria;
  2)  deve  rispondere,  mutatis   mutandis,  ai  requisiti  previsti
all'allegato B, punto III.B.1), 2) e 4).
    3) Tuttavia:
  a) una nuova azienda, che risponda  ai requisiti di cui ai punti 1)
e  2)  ma  che  inizi  le  proprie  attivita'  utilizzando  molluschi
provenienti  da una  zona riconosciuta  o da  un'azienda riconosciuta
situata  in  una  zona  non  riconosciuta,  puo'  beneficiare  di  un
riconoscimento  senza  che  sia   necessario  effettuare  i  prelievi
richiesti per la concessione del riconoscimento;
  b) un'azienda che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) che
riprenda  le proprie  attivita'  dopo  una interruzione,  utilizzando
molluschi  provenienti  da  una  zona riconosciuta  o  da  un'azienda
riconosciuta situata  in una zona non  riconosciuta, puo' beneficiare
di un riconoscimento  senza che sia necessario  effettuare i prelievi
richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che:
  la  cronologia  sanitaria  dell'azienda  sia  stata  resa  nota  al
servizio ufficiale negli ultimi due anni di attivita' dell'azienda;
  l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie
di cui  all'allegato A, elenco II,  a misure di polizia  sanitaria, e
non  siano risultati  in  questa azienda  antecedenti delle  suddette
malattie;
  anteriormente all'introduzione  dei molluschi, l'azienda  sia stata
sottoposta  alla pulizia  e alla  disinfezione seguita  da un  "vuoto
sanitario" di  un periodo minimo  di quindici giorni  sotto controllo
ufficiale.
 B. Mantenimento del riconoscimento.
  Il   mantenimento  del   riconoscimento  e'   subordinato,  mutatis
mutandis, al rispetto delle condizioni previste all'allegato B, punto
III.C.1), 2), 3) e 4).
 C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.
  Si applicano, mutatis mutandis,  le regole previste all'allegato B,
punto III.D".
 Nota all'art. 10:
  - Per il D.P.R. 30 dicembre  1992, n. 555, vedi note alle premesse.
L'art.  3, comma  1,  lettera  c), come  sostituito  dal decreto  del
Ministro  della sanita'  29 gennaio  1997, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficialen. 92 del 21 aprile 1997, cosi' recita:
  "1. Gli  animali d'acquacoltura possono essere  immessi sul mercato
se soddisfano i requisiti generali:
    a)-b) (omissis).
  c) non devono provenire da un'azienda oggetto di divieto per motivi
di  polizia sanitaria  e  non  devono essere  venuti  a contatto  con
animali di tali aziende, in  particolare di aziende oggetto di misure
di  controllo  nel  contesto  del  regolamento  di  attuazione  della
direttiva  93/53 recante  misure comunitarie  di lotta  contro talune
malattie dei pesci".