Le note agli articoli 1, 9 e 10 poste in calce al decreto citato in epigrafe, riportate alle pagine 19, 20 e 21 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, sono sostituite dalle seguenti: Nota all'art. 1: - Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi note alle premesse. L'allegato A, elenchi I e II, come sostituito dal decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1997, cosi' recita: "Allegato A ELENCO DI MALATTIE/AGENTI PATOGENI DI PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI ===================================================================== 1 2 ===================================================================== Malattie/Agenti patogeni Specie sensibili _____________________________________________________________________ Elenco I Pesci Anemia infettiva del salmone (ISA) Salmone atlantico (Salmo salar) _____________________________________________________________________ Elenco II Pesci Virus della setticemia emorragica virale (SHV) Salmonidi, Temolo (Thymallus thymallus); Coregone (Core gonus sp.); Luccio (Esox lucius); Rombo chiodato (Scophthalmus maximus) Virus della necrosi ematopoietica infettiva (IHN) Salmonidi, Luccio (Esox lucius) Molluschi conchiferi Bonamia ostreae Ostrica piatta (Ostrea edulis) Marteillia refrigens Ostrica piatta (Ostrea edulis) ===================================================================== 1 2 ===================================================================== Malattie/Agenti patogeni Specie sensibili _____________________________________________________________________ Elenco III Pesci Necrosi pancreatica infettiva (IPN) Da specificare nel programma di cui agli articoli 12 e 13" Viremia primaverile delle carpe (SVC) Bacterial kidney disease (BKD) (Renibacterium salmonidarum) Foruncolosi del salmone atlantico (Aeromonas salmonicida) Enteric Red Mouth disease (ERM) (Yersinia ruckeri) Gyrodactylus salaris Crostacei conchiferi Aphanomycosis (Crayfish pla gue) (Aphanomyces astaci) Nota all'art. 9: - Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi note alle premesse. Gli allegati B, e C, come sostituiti dal decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1997, cosi' recitano: "Allegato B ZONE RICONOSCIUTE I. Zone continentali per i pesci (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A) A. Definizione delle zone continentali. Una zona continentale e' costituita da: una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino alla zona d'influenza del mare, oppure piu' bacini idrografici, in cui i pesci sono allevati, tenuti o catturati, oppure una parte di bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera. L'estensione e la situazione geografica della zona continentale devono essere tali da ridurre al minimo le possibilita' di ricontaminazione, per esempio ad opera dei pesci migratori. Puo' essere a tal fine necessaria la creazione di una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo e alla quale non viene pero' conferita la qualifica di zona riconosciuta. B. Concessione del riconoscimento. Per poter essere riconosciuta, una zona continentale deve possedere i requisiti seguenti: 1) da almeno quattro anni non devono essere state osservate nei pesci manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di una o piu' malattie di cui all'allegato A, colonna 1, dell'elenco II; 2) tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale. Per quattro anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno. Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei periodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie. Il controllo sanitario deve comprendere almeno: un'ispezione dei pesci che presentano anomalie; un prelievo, secondo un piano stabilito conformemente alla procedura di cui all'art. 15, di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. Tuttavia le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, possono conseguire il riconoscimento se: a) la loro situazione geografica rende difficile l'introduzione di malattie; b) e' stato applicato un regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno dieci anni durante il quale: tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli; e' stato applicato un sistema di notifica delle malattie; non sono state denunciate malattie; la normativa in vigore ha consentito che vi fossero introdotti solo i pesci, le uova o i gameti provenienti da una zona non infetta o da un'azienda non infetta sottoposte a controllo ufficiale e con garanzie sanitarie equivalenti. Il periodo di dieci anni di cui sopra puo' essere ridotto a cinque anni in funzione degli esami effettuati dal servizio ufficiale dello Stato membro richiedente, e se, oltre ai requisiti di cui sopra, il controllo regolare di ciascun allevamento ha comportato perlomeno due visite di controllo sanitario all'anno che prevedano almeno: un'ispezione dei pesci che presentano anomalie; un prelievo di campioni di almeno 30 pesci per ogni visita. Gli Stati membri che auspicano beneficiare delle disposizioni concernenti la documentazione cronologica devono presentare la loro richiesta al piu' tardi il 31 dicembre 1996; 3) se non esiste alcuna azienda nella zona continentale che deve essere riconosciuta, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), due visite annue di controllo sanitario dei pesci per quattro anni nella parte a valle del bacino idrografico; 4) gli esami di laboratorio eseguiti sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione; 5) allorche' uno Stato membro ha chiesto il riconoscimento per un bacino idrografico o parte di esso che origina in un altro Stato membro confinante o e' comune ai due Stati membri, si applicano le seguenti disposizioni: occorre che i due Stati membri interessati introducano contemporaneamente una richiesta di riconoscimento conformemente alle procedure di cui agli articoli 5 o 10; la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'art. 26, determina se necessario, previo esame e controllo delle richieste e valutazione della situazione sanitaria, le eventuali altre disposizioni necessarie per la concessione di detti riconoscimenti. Gli Stati membri, conformemente alla direttiva 89 / 608 / CEE, si accordano reciproca assistenza per l'applicazione della presente direttiva e in particolare del presente paragrafo. C. Mantenimento del riconoscimento. Il riconoscimento e' mantenuto alle seguenti condizioni: 1) i pesci introdotti nella zona devono provenire da un'altra zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta; 2) ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto al punto B.2). Tuttavia i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50% delle aziende della zona continentale; 3) gli esami di laboratorio praticati sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II; 4) i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei pesci devono tenere un registro in cui annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei pesci. D. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento. 1) Qualsiasi caso di mortalita' anormale o qualsiasi sintomo che possa fare sospettare la presenza nei pesci di una malattia di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale, che sospende immediatamente il riconoscimento della zona o, di una parte di essa qualora la parte di zona il cui riconoscimento e' mantenuto resti conforme alla definizione di cui al punto A. 2) Un campione di almeno dieci pesci malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale. 3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un'altra eziologia, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento. 4) Tuttavia, se non si puo' formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di pesci malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono piu' animali malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento. 5) Quando i risultati sono positivi il servizio ufficiale revoca il riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1). 6) Il ripristino del riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1) e' subordinato alle condizioni seguenti: a) all'insorgere del focolaio: tutti i pesci delle aziende infette sono stati abbattuti e i pesci malati o contaminati sono stati eliminati; gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalita' approvate dal servizio ufficiale; b) una volta eliminato il focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti nella parte B. 7) La competente autorita' centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1). II. Zone litoranee per i pesci (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A) A. Una zona litoranea. E' costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario la quale e' geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti sistemi. Se del caso si potra' considerare come zona litoranea la parte della costa o delle acque marine o l'estuario situato tra la foce di due corsi d'acqua o anche la parte della costa o delle acque marine o dell'estuario in cui si trovano una o piu' aziende se sui due lati dell'azienda o delle aziende e' prevista una zona cuscinetto la cui estensione e' fissata in sede comunitaria. B. Concessione del riconoscimento. Per poter essere riconosciuta per i pesci, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti fissati per le zone continentali nel punto I.B. C. Mantenimento del riconoscimento. Il riconoscimento di una zona litoranea e' mantenuto se vengono soddisfatti requisiti uguali a quelli previsti nel punto I.C. D. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento. Le norme sono identiche a quelle previste nella parte I, sezione D; tuttavia allorche' la zona e' costituita da una serie di sistemi idrologici la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento possono applicarsi ad una parte di detta serie di sistemi allorche' detta parte e' geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo sempre che la parte il cui riconoscimento e' mantenuto continui ad essere conforme alla definizione di cui alla sezione A. III. Zone litoranee per i molluschi (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A) A. Una zona litoranea. Deve rispondere alla definizione stabilita al punto II.A. B. Concessione del riconoscimento. Per poter essere riconosciuta, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti seguenti: 1) da almeno due anni non devono essere state osservate nei molluschi manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II; 2) tutte le aziende della zona litoranea devono essere poste sotto sorveglianza del servizio ufficiale. Visite di controllo sanitario devono essere state effettuate con una periodicita' adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione. Tale controllo deve comprendere almeno un prelievo di campioni che sono stati spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione; 3) se non esiste alcuna azienda nella zona litoranea, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), il controllo sanitario dei molluschi con una periodicita' adeguata allo sviluppo degli agenti in questione. Tuttavia se esami faunistici approfonditi mostrano che non esistono, in questa zona, molluschi appartenenti alle specie sensibili, vettori o portatrici, il servizio ufficiale puo' riconoscere la zona prima di qualsiasi introduzione di molluschi; 4) gli esami di laboratorio eseguiti sui molluschi prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione. Per le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, si deve tener conto di questi elementi ai fini della concessione del riconoscimento. C. Mantenimento del riconoscimento. Il riconoscimento e' mantenuto alle condizioni seguenti: 1) i molluschi immessi nella zona litoranea devono provenire da un'altra zona litoranea riconosciuta o da un'azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta; 2) ogni azienda deve essere sottoposta ad una visita di controllo sanitario, conformemente al punto B.2), con una periodicita' adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione; 3) gli esami di laboratorio eseguiti nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II; 4) i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei molluschi devono tenere un registro nel quale annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei molluschi. D. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento. 1) Qualsiasi caso di mortalita' anormale o qualsiasi sintomo che possono fare sospettare la presenza nei molluschi di una malattia di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale. Questo ultimo sospende immediatamente il riconoscimento della zona o, se la zona e' costituita da una serie di sistemi idrologici la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento possono applicarsi ad una parte di detta serie di sistemi allorche' detta parte e' geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo sempre che la parte il cui riconoscimento e' mantenuto continui ad essere conforme alla definizione di cui alla sezione A. 2) Un campione di molluschi malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale. 3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un'altra eziologia, il riconoscimento e' mantenuto. 4) Tuttavia, se non si puo' formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di molluschi malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono piu' molluschi malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento. 5) Quando i risultati sono positivi il servizio ufficiale revoca il riconoscimento della zona o della parte della zona di cui al punto 1). 6) Il ripristino del riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al punto 1) e' subordinato alle condizioni seguenti: a) all'insorgere del focolaio: i molluschi malati o contaminati sono stati eliminati; gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalita' approvate dal servizio ufficiale; b) dopo l'eliminazione del focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti al punto B. 7) La competente autorita' centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al punto 1)". "Allegato C AZIENDE RICONOSCIUTE IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA I. Aziende continentali, per i pesci (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A) A. Concessione del riconoscimento. Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve possedere i requisiti seguenti: 1) l'acqua deve provenire da un pozzo, da una trivellazione o da una sorgente. Se il punto di alimentazione e' situato lontano dall'azienda, l'acqua deve arrivarvi direttamente attraverso una conduttura o previo accordo del servizio ufficiale, attraverso un canale scoperto o un condotto naturale purche' cio' non costituisca una fonte di infezione per l'azienda e non consenta l'introduzione di pesci selvatici. La conduttura di acqua deve essere posta sotto il controllo dell'azienda o, se cio' non e' possibile del servizio ufficiale; 2) a valle dell'azienda deve esistere un ostacolo naturale o artificiale che impedisca la penetrazione dei pesci in detta azienda; 3) se necessario deve essere protetta da inondazioni e infiltrazioni di acque; 4) deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti nell'allegato B, punto I.B. Inoltre, allorche' il riconoscimento e' richiesto in base alla documentazione cronologica con un sistema di controllo ufficiale vigente da 10 anni, deve soddisfare i seguenti requisiti complementari: essere stata sottoposta almeno una volta all'anno ad un controllo clinico e ad un prelievo di campioni destinati ad essere esaminati, per la ricerca degli agenti patogeni in questione, in un laboratorio riconosciuto; 5) qualora lo ritenga necessario per prevenire l'introduzione di malattie, il servizio ufficiale puo' imporre all'azienda misure supplementari, che possono includere la creazione di una zona cuscinetto attorno all'azienda in cui viene attuato un programma di controllo e l'allestimento di protezioni contro l'ingresso di eventuali vettori di agenti patogeni; 6) tuttavia: a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) ma che inizi le proprie attivita' utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta puo' beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento; b) un'azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5), che riprenda le proprie attivita' dopo un'interruzione, utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, puo' beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che: la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di attivita' dell'azienda; se tuttavia il periodo di attivita' dell'azienda interessata e' inferiore a quattro anni, si tiene conto del suo periodo di attivita' effettivo; l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II, a misure di polizia sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie; anteriormente all'introduzione dei pesci, delle uova o dei gameti, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un "vuoto sanitario" di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale. B. Mantenimento del riconoscimento. Il riconoscimento e' mantenuto se vengono rispettate le condizioni stabilite nell'allegato B, punto I.C. Tuttavia, i prelievi di pesci devono essere effettuati ogni anno. C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento. Si applicano le disposizioni dell'allegato B, punto I.D. II. Aziende litoranee per i pesci (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A) A. Concessione del riconoscimento. Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti: 1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II. I criteri necessari all'applicazione uniforme delle suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon funzionamento del sistema sono stabiliti in sede comunitaria; 2) deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti per il riconoscimento all'allegato B, punto II.B. 3) Tuttavia: a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra ma che inizi le proprie attivita' utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, puo' beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento; b) un'azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra, che riprenda le proprie attivita' dopo un'interruzione, utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, puo' beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che: la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di attivita' dell'azienda; se tuttavia il periodo di attivita' dell'azienda interessata e' inferiore a quattro anni, si tiene conto del suo periodo di attivita' effettivo; l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II, a misure di polizia sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie; anteriormente all'introduzione dei pesci, delle uova o dei gameti, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un "vuoto sanitario" di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale. B. Mantenimento del riconoscimento. Il mantenimento del riconoscimento e' subordinato, mutatis mutandis, al rispetto delle condizioni previste all'allegato B, punto II.C. C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento. Si applicano, mutatis mutandis, le regole previste all'allegato B, punto II.D. III. Aziende litoranee, per i molluschi (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A) A. Concessione del riconoscimento. Per poter essere riconosciuta un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti: 1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II. I criteri necessari all'applicazione uniforme delle suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon funzionamento del sistema sono stabiliti in sede comunitaria; 2) deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti all'allegato B, punto III.B.1), 2) e 4). 3) Tuttavia: a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) ma che inizi le proprie attivita' utilizzando molluschi provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, puo' beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento; b) un'azienda che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) che riprenda le proprie attivita' dopo una interruzione, utilizzando molluschi provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, puo' beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che: la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi due anni di attivita' dell'azienda; l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II, a misure di polizia sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie; anteriormente all'introduzione dei molluschi, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un "vuoto sanitario" di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale. B. Mantenimento del riconoscimento. Il mantenimento del riconoscimento e' subordinato, mutatis mutandis, al rispetto delle condizioni previste all'allegato B, punto III.C.1), 2), 3) e 4). C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento. Si applicano, mutatis mutandis, le regole previste all'allegato B, punto III.D". Nota all'art. 10: - Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi note alle premesse. L'art. 3, comma 1, lettera c), come sostituito dal decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 92 del 21 aprile 1997, cosi' recita: "1. Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali: a)-b) (omissis). c) non devono provenire da un'azienda oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria e non devono essere venuti a contatto con animali di tali aziende, in particolare di aziende oggetto di misure di controllo nel contesto del regolamento di attuazione della direttiva 93/53 recante misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci".